Si informano gli iscritti che la Regione Veneto, in attuazione del DPCM 26 luglio 2011 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del progresso ordinario in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, ha pubblicato il decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 14 del 11/07/2023 (nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 92 del 14/07/2023) con il quale è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO UNICO per la presentazione da parte degli interessati delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle attuali lauree riguardanti le Professioni Sanitarie di cui alla Legge 251/2000.

Per quanto sopra si precisa che trattasi di bando per il riconoscimento dell’EQUIVALENZA tra differenti titoli e quindi non dell’EQUIPOLLENZA.

Si rammenta che l’equipollenza del titolo di infermiere è stata garantita dalle norme sotto riportate:

Articolo 4 comma 1 della L. 42/99:

  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

DM 27 luglio 2000:

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

 

Sez. A – diploma universitario Sez. B – titoli equipollenti
  • Infermiere – Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità
  • Infermiere professionale – Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330
  • Infermiere professionale – Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
  • D.U. scienze infermieristiche – Legge 11 novembre 1990, n. 341

 

Per coloro che risultano essere iscritti ai nostri Albi, è garantita l’equipollenza e non si rende necessario procedere ad alcuna equivalenza.

 

Il Consiglio Direttivo