L’infermiere che esercita la libera professione assume la responsabilità del proprio agire (in forma autonoma) e la responsabilità di rappresentare la professione nel contesto sociale.

L’infermiere esercita la libera professione in forma autonoma o associata e può agire a domicilio della persona che richiede cure infermieristiche o in uno studio, generalmente di tipo associato.

Il libero professionista infermiere si connota come prestatore d’opera intellettuale effettuata in regime di autonomia tecnica, con ampia discrezionalità e con propria organizzazione del lavoro.

La posizione giuridica è stabilita dalla legge che definisce le regole a tutela degli interessi di carattere generale degli individui.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche  è l’Ente a cui è demandato il compito di vigilare sull’esercizio della professione e tutelare il decoro e l’indipendenza degli infermieri rappresentati.

Nei confronti dei cittadini assistiti l’infermiere libero professionista ha degli obblighi specifici da cui discendono una serie di responsabilità.

L’art. 2229 del Codice Civile intitolato “Esercizio delle professioni intellettuali” al comma 1 recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. Ciò determina l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche per tutti coloro che esercitano al professione infermieristica e sotto qualsiasi forma.

L’individuazione di professione intellettuale fa si che la stessa possa essere svolta in regime di libera professione.

La modalità dell’esercizio libero professionale richiede:

L’organizzazione in proprio dell’attività;

La proprietà degli strumenti;

Il rapporto di fiducia tra professionista e cliente;

La responsabilità diretta;

Il diritto a ricevere l’onorario;

La discrezionalità circoscritta alle regole professionali e all’esperienza posseduta.
L’ORDINE PROFESSIONALE

L’Ordine ha il potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo e mira a punire e a reprimere quei comportamenti posti in essere dal professionista che possono ledere il decoro e l’indipendenza della professione o agire in maniera difforme dai principi sanciti nel Codice Deontologico.

LE ATTRIBUZIONI PROFESSIONALI E LE INCOMPATIBILITÀ

L’infermiere che esercita la libera professione deve attenersi alle attribuzioni previste dalla normativa vigente.
La pubblicità deve in ogni caso rispettare i principi di verità e correttezza, chiarezza ed inequivocabilità e deve essere conforme ai principi espressi dal codice deontologico. Non può pertanto essere ingannevole e comparativa o ledere la dignità e l’onore della professione.

La pubblicità sanitaria è soggetta alla vigilanza dei Ordini Provinciali.
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona fornisce consulenze professionali, amministrative, legali ai propri iscritti.

Al di fuori di un’attività di lavoro subordinato, l’esercizio professionale può essere svolto o in forma individuale o in forma collegiale.

La possibilità di svolgere l’attività libero professionale in concomitanza ad un contratto di lavoro subordinato, è sempre vincolata all’autorizzazione da parte della struttura da cui si è assunti.

 

A tal proposito, l’ordine risponde ai quesiti relativi a  tematiche inerenti la pratica professionale,  inviando le vostre domande a: 

 

info@opiverona.it 

 

Consulenze previdenziali per i libero professionisti a cura dei  Referenti territoriali di Enpapi

Elisa Demori e.demori@enpapi.it

Fabio Policante f.policante@enpapi.it 

per quesiti relativi alla gestione previdenziale ad essa connessa (ENPAPI). Per rispetto della normativa vigente sulla privacy, si chiede di non inviare alcuna documentazione personale.

 

N.B. L’infermiere dipendente di una struttura pubblica, con un contratto di lavoro Full-Time o con un Part-Time superiore a 18 ore, non può svolgere attività lavorativa in regime libero professionale.

• Attività svolta in maniera individuale

L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma individuale secondo una delle seguenti modalità:
A ) Apertura di una propria partita IVA:

L’esercizio della professione svolto con apertura di partita IVA dà la possibilità al professionista di poter prestare la propria attività nei confronti di qualsiasi tipo e numero di clienti desiderato.
Adempimenti da ottemperare:

Iscrizione all’Albo Professionale;

Apertura Partita Iva;

Comunicazione all’Ordine;

Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria;

Iscrizione alla Gestione Principale all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

Dichiarazione dei redditi;

Individuazione regime contabile e adempimenti contabili;

Stipula Assicurazione Responsabilità Civile;

Aggiornamento professionale (ECM);

Posta Certificata (PEC).
B ) Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co):

Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa. L’esercizio della professione svolto con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) comporta che l’attività possa essere svolta solo nei confronti del committente o dei committenti con i quali sono stati conclusi i relativi contratti e secondo le disposizioni dei contratti stessi.

La normativa fiscale vigente ha inserito il reddito di co.co.co tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Ai soli fini fiscali pertanto è il committente che adempie a tutti gli obblighi relativi.

Il collaboratore nel caso detenga altri tipi di reddito o voglia portare in deduzione dalla dichiarazione dei redditi alcune spese deducibili, dovrà provvedere a compilare e presentare il modello Unico.

Chi esercita la libera professione con contratto di co.co.co. non deve pertanto tenere in considerazione i paragrafi riguardanti l’apertura della partita IVA, i regimi contabili, i registri contabili e la fatturazione.
Adempimenti da ottemperare:
Iscrizione all’Albo Professionale;

Comunicazione al Ordine;
Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria;

Iscrizione alla Gestione Separata dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

Dichiarazione dei redditi;

Stipula Assicurazione Responsabilità Civile;

Aggiornamento professionale (ECM);

Posta Certificata (PEC).

• Attività svolta in maniera collegiale

 

L’esercizio libero professionale della professione Infermieristica può essere svolto in forma collegiale secondo una delle seguenti modalità:

 

A) ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI

L’associazione tra professionisti è una sorta di società in cui ogni associato, nei limiti stabiliti dal proprio statuto e regolamento interni, svolge in autonomia la propria attività. In questo caso l’apertura della partita IVA è a carico dell’associazione e non del singolo professionista associato.

 

B) COOPERATIVE

Le cooperative sono una sorta di società di capitali in cui lo scopo principale non è un fine di lucro, ma di interesse generale e cioè mutualistico.

Il socio di cooperativa può essere dipendente, libero professionista o collaboratore coordinato e continuativo e non può esercitare in un’istituzione pubblica.

Gli adempimenti di carattere fiscale-previdenziale cambiano quindi a seconda del tipo di rapporto che si instaura.

B) AGENZIA

L’appartenenza ad un’Agenzia consente l’esercizio professionale presso strutture sanitarie pubbliche nella forma cosiddetta “d’appalto”.

Gli adempimenti da ottemperare da parte dell’Associazione/Agenzia/Cooperativa sono:

 

Apertura Partita Iva;

Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria;

Gli adempimenti da ottemperare da parte del singolo sono:

Iscrizione all’Albo Professionale;

Comunicazione all’ordine;

Rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria;

Iscrizione alla Gestione Principale dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

Dichiarazione dei redditi;

Stipula Assicurazione Responsabilità Civile;

Aggiornamento professionale (ECM);

Posta Certificata (PEC).